Il diritto d’autore è l’insieme delle norme che consentono a chi crea un’opera intellettuale di rivendicarne la paternità e di decidere se e quando sfruttarla a livello economico o non economico.
Che caratteristiche devono avere le opere? Quando nasce il diritto d’autore su un romanzo o un racconto? E il diritto d’autore e il copyright sono la stessa cosa? Spesso sento o leggo domande di questo tipo. In effetti il diritto d’autore è un argomento molto discusso, perché oggi basta un clic per appropriarsi di un contenuto altrui. Pensiamo ad esempio a una persona che scrive e diffonde un racconto in internet, e a un’altra che lo copia in tutto o in parte, lo pubblica a nome proprio e ci guadagna pure. Sono cose che, purtroppo, succedono. E il diritto d’autore serve anche a questo: a garantire una tutela contro chi vuole, indebitamente, far propria un’opera altrui.
Innanzitutto, vediamo quali opere sono prese in considerazione dal diritto d’autore. Secondo l’articolo 1 della legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Per essere tutelate, le opere dell’ingegno devono dunque avere queste caratteristiche:
- il carattere creativo, cioè un valore artistico, come quello che si trova nelle produzioni letterarie, musicali, teatrali, in quelle delle arti figurative e così via;
- una forma espressa, ovvero percepibile e compiuta, anche se suscettibile di modifiche (come nel caso di un romanzo che viene poi sottoposto a un editing o una correzione di bozza). Non è tutelata l’idea che rimane nella mente di una persona, come una storia pensata ma mai scritta, perché non ha, appunto, una forma espressa.
Ma quando nasce esattamente il diritto d’autore? A volte si sente dire che occorre la pubblicazione o l’attribuzione del codice ISBN, oppure il bollino SIAE. Niente di tutto questo! Il diritto d’autore nasce insieme all’opera stessa, indipendentemente dalla volontà di chi l’ha creata e dal fatto che venga poi diffusa o meno. E così, la legge tutela chi scrive un romanzo o un racconto dal momento in cui l’ha terminato, anche se ha deciso di tenerlo per sé, in fondo a un cassetto o in un file del computer.
Vediamo ora i due rami in cui si divide la disciplina del diritto d’autore: i diritti morali e i diritti patrimoniali.
I diritti morali riguardano la paternità dell’opera. Non possono essere ceduti e quindi non possono diventare oggetto, ad esempio, di un contratto di pubblicazione. Sono anche imprescrittibili, cioè non hanno una durata: chi è autore, lo è per sempre.
Esempi di diritti morali sono il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto di rivelare la propria identità dopo aver scritto in forma anonima o con pseudonimo, il diritto di pentimento (cioè di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali).
I diritti patrimoniali riguardano la possibilità di sfruttare l’opera e di percepirne i compensi. A differenza dei diritti morali, possono essere ceduti. Inoltre, si prescrivono: dopo settant’anni dalla morte dell’autore, un’opera diventa di pubblico dominio e chiunque può sfruttarla.
Fra i diritti patrimoniali, quello che interessa di più chi scrive è il diritto di pubblicazione, cioè di mettere l’opera sul mercato. Importante è anche il diritto di elaborazione e modificazione, ovvero di revisionare l’opera e di approvare o meno le modifiche; pensiamo, ad esempio, alle modifiche che potrebbero essere fatte dalla casa editrice prima della pubblicazione.
E il copyright? In cosa si differenzia dal diritto d’autore? Oggi i due termini sono quasi sempre usati come sinonimi, ma non sono proprio la stessa cosa.
Il copyright vieta l’appropriazione e la riproduzione di un’opera da parte di altri senza il consenso o contro la volontà dell’autore. In pratica il copyright, rispetto all’ampia disciplina morale e patrimoniale del diritto d’autore, fa riferimento più specificatamente alla parte patrimoniale.
Con questo articolo spero di aver fatto un po’ più di chiarezza su un argomento tanto dibattuto. La legge sul diritto d’autore tutela chi scrive un’opera letteraria – sia dal punto di vista della paternità sia da quello della diffusione e dello sfruttamento economico o non economico – dal momento in cui l’ha terminata. E se un’altra persona vuole riprodurla anche solo in parte, deve avere il consenso di farlo.
L’articolo è stato pubblicato sul numero 11 (marzo-aprile 2025) di AGATHA, la rivista diretta da Cristina Origone e dedicata alle donne che scrivono gialli. Puoi leggerla gratis su www.agathalarivista.it o acquistarla su Amazon.
PS: ti consiglio di leggere anche il mio articolo Come proteggere il tuo manoscritto dal plagio: sei strumenti (anzi, sette) di tutela del copyright

